Installazioni Impianto Spa

Inoltre, sarebbe chiaro che le vecchie installazioni ambientali erano assolutamente in grado di sopportare, da un punto di visto tecnico, il carico di inquinamento del nuovo impianto produttivo.

Commissione in data 19 aprile 1999, relativa ai livelli di inquinamento ambientale raggiunti dalle installazioni esistenti e a quelli risultanti dagli interventi progettati rispetto alle norme cogenti in vigore, le autorità italiane hanno presentato, nella loro lettera in data 29 novembre 1999, due tabelle che illustravano in dettaglio, rispettivamente per l’altoforno e per l’acciaieria, le informazioni richieste.

Tribunale giudica che tale ragionamento non sia pertinente in relazione al contesto giuridico applicabile, dal momento che l’allegato al codice, se vieta gli aiuti agli investimenti che sarebbero comunque stati necessari per ragioni economiche o tenuto conto della vetustà dell’impianto, non vieta gli aiuti agli investimenti che possono avere un effetto sul processo produttivo. Commissione avrebbe dichiarato la vetustà delle installazioni senza fondarsi su elementi obiettivi e senza tener conto del principio previsto nell’allegato al codice per valutare la vetustà delle attrezzature riguardante la durata di vita residua dell’impianto.

Statuto CECA della Corte, di ordinare che sia effettuata una perizia destinata a provare che le vecchie installazioni ambientali potevano funzionare parallelamente ai nuovi impianti di produzione, e ciò al fine di verificare la legittimità della decisione impugnata.

Gli investimenti notificati riguardavano azioni ambientali consistenti nel sostituire o completare le installazioni ambientali della cokeria, dell’altoforno e dell’acciaieria, con riferimento, in particolare, al dispositivo di aspirazione dei fumi dei convertitori dell’acciaieria. Commissione ha chiesto che fosse precisato il calcolo dei risparmi energetici relativi a un intervento nell’acciaieria.

Acque SpA, conformemente ai propri regolamenti di accettabilità, e recepiti dall'autorità di Ambito in sede di autorizzazione.

Da tali tabelle risulta che le installazioni esistenti in questi due impianti erano anche conformi ai livelli di emissioni inquinanti da rispettare ai sensi delle norme cogenti e che i livelli raggiunti in seguito agli interventi erano inferiori ad essi.

La suddetta elencazione non ha valore esaustivo, potendosi verificare la necessità di determinare ulteriori prescrizioni nel caso di specifiche lavorazioni od attività produttive, cosi come definite nei regolamenti di accettabilità adottati da Acque SpA.

In tal modo, la Commissione non affermava che tali investimenti fossero diretti a sostituire installazioni di produzione della cokeria, ma dubitava cionondimeno della loro finalità esclusivamente ambientale e della loro assenza di incidenza sul processo produttivo. Nessun tubo dell'impianto, potrà di norma sottopassare od essere posto all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili. Gestore, per evitare il verificarsi di riflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Tuttavia, la decisione impugnata non si fonderebbe sul mancato rispetto di tale condizione, ma sul fatto che tali installazioni erano obsolete e sarebbero comunque state sostituite, nell’ambito del rinnovo degli impianti di produzione effettuato. A tale proposito, la lettera chiedeva alle autorità italiane di presentare una perizia indipendente relativa alla vita residua delle installazioni ambientali da sostituirsi per stabilire se gli investimenti notificati fossero conformi alla summenzionata condizione. Inoltre, la decisione impugnata non esporrebbe le ragioni per cui le vecchie installazioni a carattere ambientale avrebbero dovuto, comunque, essere sostituite e le ragioni per cui tali installazioni non sarebbero tecnicamente compatibili con il nuovo impianto di produzione. Per quanto riguarda il secondo progetto d’aiuto, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane precisazioni sugli investimenti relativi alla cokeria e all’impianto idrico e fognario, in relazione ai livelli di inquinamento ambientale precedenti e ai livelli di inquinamento risultanti dagli interventi progettati con riferimento alle prescrizioni normative.

Pertanto le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Inoltre, tale decisione spiegava che le autorità italiane non avevano fornito la prova che, al momento della sostituzione delle attrezzature o delle installazioni, l’investitore aveva chiaramente deciso di optare per norme più rigorose che richiedevano investimenti addizionali, il che significa che esisteva una soluzione meno costosa che avrebbe soddisfatto le prescrizioni legislative. Commissione ha erroneamente ritenuto che gli investimenti notificati fossero necessari a causa della vetustà delle installazioni ambientali esistenti e della inadattabilità di tali installazioni al nuovo impianto produttivo.

Gli investimenti notificati riguardavano azioni ambientali addizionali nella cokeria nonché nell’impianto idrico e fognario, per ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti.

In caso di perdite d'acqua, tra il punto di consegna d'utenze idriche già esistenti, sprovviste di contatore generale, e i misuratori divisionali posti all'interno del condominio, e quindi dove esistano per ogni utenza divisionale contratti di fornitura diretti con il Gestore, il condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale.

Lucchini SpA, è un’impresa siderurgica che fabbrica prodotti indicati dall’allegato I del Trattato CECA.

Acque Spa, fatti salvi i casi di accredito in fattura per gli acconti come previsto all’art. Commissione il 19 aprile 1999, diretta ad ottenere la comunicazione dei livelli di inquinamento ambientale raggiunti dalle installazioni esistenti nonché i livelli di inquinamento che sarebbero risultati dagli interventi progettati rispetto alle norme cogenti in vigore, le autorità italiane hanno comunicato le informazioni richieste in allegato alla loro lettera del 29 novembre 1999. Nell'eventualità sia accertata, da parte del Gestore, l'inosservanza di quanto stabilito al precedente comma, l'utente dovrà provvedere immediatamente al ripristino a sue spese dell'impianto. Commissione sull’inammissibilità degli investimenti riguardanti l’acciaieria e l’altoforno agli aiuti alla tutela dell’ambiente, esposta ai punti 25-29 della decisione impugnata, è sufficiente ad affermare l’infondatezza del ricorso per quanto riguarda queste due installazioni, senza che vi sia bisogno di esaminare la fondatezza degli argomenti presentati nell’ambito del terzo motivo.

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